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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro
e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale
Visto il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana
all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania
e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito
indicato: "Accordo di Schengen";
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione
del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen,
di seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate
due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la
convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari
di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del
1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo
di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo
di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione
del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea,
i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi,
con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del
Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;
Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma
3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita';
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l'
"acquis" di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,
si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
Considerato quanto previsto dalla "Istruzione consolare comune,
diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria
degli Stati parte della Convenzione di Schengen", di seguito indicata:
"I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo per la prima volta
a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. 1,
parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo
del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari,
gara sportiva, invito e missione;
Considerato che:
1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione
di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi",
di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:
visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente
per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
visti di "tipo B", per transito, con validita' massima di
cinque giorni;
visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio,
con validita' massima di novanta giorni;
2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita' territoriale,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa,
assumendo la denominazione di visti a "validita' territoriale limitata",
di seguito indicati: "V.T.L.";
3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione
sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati:
"V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D",
hanno validita' superiore a novanta giorni;
Decreta:
Art. 1.
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso
sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito,
gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo,
lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza
elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale,
transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
Art. 2.
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen
e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna
tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2000
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro della giustizia Fassino
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco
Allegato
A... REQUISITI E CONDIZIONI [...visualizza tipi
di visto...]
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