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Art. 1. Il presente
testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto,
ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 2. Il presente
testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998,
n. 40. 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento
a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve
le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie
di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni del presente
testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto
dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento
di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
6 marzo 1998, n. 40. 7. Prima dell'emanazione, lo schema del
regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine,
il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n.
943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore
per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.
Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo
i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981,
n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti
dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella
indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle
forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo
che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione
della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere
in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi
e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene
lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato
una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
Art. 2-bis.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato"
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore
a quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali,
per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia
e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali,
per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo
e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni,
in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè
degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma
1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno
e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite
le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3
(Politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni
salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica
ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi
del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative,
si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante
la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purchè non confliggenti con l'ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente
definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono
essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto
di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri
può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per l'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano
i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti
all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del
parere.
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi
i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti. 2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni
non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri
i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed
al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza
o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli
articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione
a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonchè la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per
i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno
nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti
con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi
1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attività illecite.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso
di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati
validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia
ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione
di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo
di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi
e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e
di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e
in corso di validità a norma del presente testo unico o che siano
in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per
le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità
di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonchè ai soggiorni in case
di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi
di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti
dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso
è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato
a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro
di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno
e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può
essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per
la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei
due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto
di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente
nel caso in cui lo straniero vìoli le disposizioni del presente
testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di
due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi
dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno
e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma
9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti
di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo
29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo
29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore
a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni
prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo
comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi
i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso
e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare
la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di
cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire
600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata
con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno.
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare
il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,
è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne
un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso
la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo
di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Art. 5-bis
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base
a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
Art. 6
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio
e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza
e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli
atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto
o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la
carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale
dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti
la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto
può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località
che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale
divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale
di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri,
che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per
mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche
in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio
dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato
su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso
la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o
del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata
o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è
dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 160 a 1.100 euro.
Art.
8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno per sè, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente
in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui all'articolo 380 nonchè, limitatamente ai delitti
non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo
che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio
della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di
cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione
e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso
di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno
e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni
del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio
1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene
ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente
a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore
e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione
e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione
ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e
i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento
dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchè
le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati,
al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio
dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona
di transito.
Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie
atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto
è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti
o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c ) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica
la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa
di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti
di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che
si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura
di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti
alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
''609-octies del codice penalè' sono inserite le seguenti: ''nonché
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto
in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero
o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con
la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchè a riferire all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso
di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa
italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze
di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono
i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice
di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonchè le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le
somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e,
se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate
per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle
altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo.
Art. 13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento
della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati
in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino
a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione
con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai
sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura
della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti.
Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle
cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione
del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti,
si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata
a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso
qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dall'articolo 12 del presente testo unico.
4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi
di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma
1 dell'articolo 14, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine
è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza
legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito
da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché,
ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma
1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di
cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro
l'autore del fatto si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore
a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto
nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1998.
Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata
in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il Tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti
i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo, convalida
il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato
nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità
e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del
questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi
i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione,
il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma
5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta
i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto
dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari
di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti
in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto
con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare
o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva
nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione
dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge,
l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo
di custodia cautelare o di detenzione.
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo
13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo
14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima
pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che
si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato
di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità,
acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità
e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione
è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato
di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti
i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non
sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione
della pena".
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19
Art. 17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento
penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali
è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato
o del difensore.
Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di
uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,
anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso
di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza
e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma
di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma
a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli.
Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei
a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonchè la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso
è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore
della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale
dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato
o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è
a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare
di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o
del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire
5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto
a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo
il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per
la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga
a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri
eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da
lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate.
Art.
21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986,
n. 943, art.
9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari
di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì
assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori
di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino
al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonchè agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale,
con le corrispondenti autorità nazionali responsabili
delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto
di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio
di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine
del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese
di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonchè sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme
di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari
nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso
in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,
si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime
intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonchè
gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione.
Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità
di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre
progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari
nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano
fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati,
che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri
Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione
di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce
le modalità di collegamento con l'archivio organizzato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo uno sportello unico per l’immigrazione,
responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella
in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione
delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento
da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno
dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste
di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente
in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per
via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su
sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette all’ufficio
territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero
le domande acquisite comunicandole altresì al datore
di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro
per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede
ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui
al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito
il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo
3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto
giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello
unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per
la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità
consolare competente ed al centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento
e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla
base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate.
Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a
cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che
provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di
nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario
ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato
o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un
anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’articolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese
ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività
di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere
il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale
per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati
nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art. 23
(Titoli di prelazione)
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le
regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori,
nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento
dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere
previste attività di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all’interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività
di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali
le attività si riferiscono ai fini della chiamata al
lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri
che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.
Art. 24
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo
22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti
giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato
di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese
che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino
le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti
di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell’articolo 22, comma 12.
Art. 25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonchè
della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti
forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari
all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni
e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi
sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi
di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento
degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia
non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali,
la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio
dello Stato è fatta salva la possibilità di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art.
26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può
essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia
una attività industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitali o di
persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare
di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività
che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti
per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di
una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore
a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio
dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore
al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da
accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno
e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto
di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività
cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero
la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni
al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie
di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza
di società estere che abbiano la sede principale di attività
nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia
di società italiane o di società di altro Stato
membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita
di ricerca presso università, istituti di istruzione
e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero,
da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia,
per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento
presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente,
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti
specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche
o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali
di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private,
o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani
o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca
o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di
giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate
"alla pari".
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione
e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito
il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico
ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori
a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel
territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati
a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore
dello spettacolo non possono cambiare settore di attività
nè la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità
di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali
in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede
in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali
in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione
è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti
i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei
vivai giovanili.
Art. 28
(Diritto all'unità familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto,
alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente
legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare
e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione
con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per
i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro
stato di salute che comporti invalidità totale;
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese
di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per documentati gravi motivi di salute;
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli
di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede
il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore
agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini
della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per
lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore
a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per
studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano
i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito
di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario,
dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che
dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso
dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito
di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i
rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata
dall’autorità consolare italiana, è presentata
allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette
il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5
Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto
di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento
al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo
da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In
tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso
di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora
detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di
un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal
possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che
il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato
che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo
29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo
9, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere
la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di
età, il permesso di soggiorno può essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè
contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa
in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede,
il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto
che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma
è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore
che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se
più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza
e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio
italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza
del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione
è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che
ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza
in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è
adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni
Art. 32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei
cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo
31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie
o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, semprechè non sia intervenuta una
decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo
33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore
età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato
si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto
di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo
3, comma 4.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri
degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonchè da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti
del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite
le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno
nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente
a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonchè
per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività
di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione
al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato
fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra
le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione
alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo è determinato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non può
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può
essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso
di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere
per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario
negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto
di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere
a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale,
non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità,
a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai
sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978,
n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri
a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa
a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi
in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni
con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione
dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia
e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della
struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di
cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito
di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile
delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità
stabilite dal regolamento di attuazione, nonchè documentare
la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda
di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può
anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo
12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche
documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
Art. 37
(Attività professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla
legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione
necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto
di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione
del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento
dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia
sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi
ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità
di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai
servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento
della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche
e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione
di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione
con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche
o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni
di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il
titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro
di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia,
sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue
e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana nonchè dei corsi
di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo
e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri
per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e
degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonchè dei criteri e delle modalità
di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche
con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
4 e 5.
Art. 39
(Accesso ai corsi delle università)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio è assicurata la
parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente
articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte
al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico
di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri
ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota
di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese
con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca,
nonchè organizzando attività di orientamento e
di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione
di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità
di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi
di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo,
in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste
dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario
e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate
dalle università, è disciplinato annualmente,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti
all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari,
a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali
o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso
per studio.
Art. 40
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni
e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è
riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione
europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo
unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile.
I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali
e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati
e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonchè, ove possibile, all'offerta
di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana,
e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati
a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario
al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere
ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo
i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore
insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici
o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa
a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento
di un alloggio ordinario in via definitiva.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso
alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione.
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè
i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso
di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per
coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi,
per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili
e per gli indigenti.
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni
di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore, nonchè in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società italiana in particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità
di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonchè
alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese
di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso
le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici
e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei
Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti
da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni,
in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare
i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri
di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione
di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati
che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti
e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale
di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti
di studio e promozione di attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e
delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma
1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art.
3, comma 6, nonchè dell'esame delle problematiche relative
alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far
parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle
associazioni più rappresentative operanti in Italia,
in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali
dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero
non inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti
della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle provincie italiane
(UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),
c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per
i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma
4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei
membri di cui al presente articolo e dei supplenti è
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica
amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede
i predetti organi.
Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo
o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore
della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità
che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti
nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia
o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-
assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attività economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto
in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata
dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio
1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca
un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente,
i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa,
ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa
o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali
allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti
dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44
(Azione civile contro la discriminazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare
la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante.
3. Il Tribunale in composizione monocratica, sentite le parti,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti
di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai
fini del provvedimento richiesto.
4. Il Tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il Tribunale in composizione monocratica
provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine
non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso
e del decreto. A tale udienza il Tribunale in composizione monocratica,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo
al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma,
del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può
altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore
di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui
al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo
comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza può
dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi
alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in
carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice
valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729,
primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche
in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto
i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo,
ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti
e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori
ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti
dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi
o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione,
alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto
la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie
o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano
il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione
del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale,
ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo
e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione,
di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime
delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato
al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38,
40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione
del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di
cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per
l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire
68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo
per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì
le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo
è annualmente ripartito con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per
la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa
attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento
di attuazione, alle attività culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunità.
I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte
del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali
per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data
non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui
al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente testo unico tale destinazione è
disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal
fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali è istituita la Commissione per
le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo,
anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento
di tali politiche nonchè di fornire risposta a quesiti
posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica
istruzione, nonchè da un numero massimo di dieci esperti,
con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione
è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti
nelle materie suddette ed è collocato in posizione di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione
i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole
questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonchè i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi
per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo
45, comma 1, la Commissione può affidare l'effettuazione
di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi
o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.
Art. 47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve
le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in
favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998,
n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni
per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500
milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
(Disposizioni finali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6
marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare
le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonchè delle operazioni
necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico
delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto
del tetto massimo di spesa ivi previsto.
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