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In
Italia la legge prevede tre tipi di espulsione:
amministrativa, come misura di sicurezza, come sanzione sostitutiva
della detenzione.
Espulsione
amministrativa
E’ disposta
con decreto motivato:
• dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato;
• dal Prefetto, in tre casi:
- se sei entrato in Italia sottraendoti ai controlli
di frontiera e non sei stato respinto;
- se ti sei trattenuto in Italia senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine di 8 giorni dall’ingresso,
ovvero hai il permesso di soggiorno revocato o annullato, ovvero scaduto
da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo;
- se appartieni a una delle categorie di persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ai sensi
della legge n.1423/56 ovvero di persone indiziate di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge n.575/65.
Il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare
l’Italia entro il termine di 15 giorni e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione agli uffici di Polizia di Frontiera.
L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica quando:
- è disposta dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato ;
- ti sei trattenuto in Italia oltre il termine fissato con l’intimazione;
- è disposta dal Prefetto nei tuoi confronti se tu appartieni
alle categorie indicate nella lettera c) e sia obiettivamente rilevato
il concreto pericolo che tu ti sottragga all’esecuzione del provvedimento;
- è disposta dal Prefetto nei tuoi confronti se tu sei entrato
in Italia sottraendoti ai controlli di frontiera, qualora tu sia privo
di validi documenti di identità e sia obiettivamente rilevato
il concreto pericolo che tu ti sottragga all’esecuzione del provvedimento.
INVECE: non si procede all’accompagnamento alla frontiera se tu dimostri
obiettivamente di essere giunto in Italia prima dell’entrata in vigore
della legge n.40 del1998. In tali casi il Questore può disporre
il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e di assistenza.
Se sei espulso, non puoi rientrare in Italia per un periodo di 5 anni,
e comunque è necessaria una speciale autorizzazione del Ministro
dell’Interno.
Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza
IN TUTTI
I CASI IN CUI è impossibile eseguire con immediatezza l’esecuzione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento (fatto
possibile per vari motivi: perché occorre procedere al soccorso
dello straniero espulso, ad accertamenti supplementari sulla sua identità
o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio
ovvero per l’indisponibilità del vettore o di altro mezzo di
trasporto idoneo), il Questore dispone il trattenimento dello straniero
presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza per il tempo
strettamente necessario.
Tale provvedimento del Questore va trasmesso entro 48 ore al Tribunale
competente per territorio e va convalidato da quest’ultimo entro le
successive 48 ore, a pena di inefficacia.
La convalida comporta la permanenza nel centro per il periodo di 20
giorni, prorogabili dal Tribunale, su richiesta del Questore, di ulteriori
10 giorni, qualora sia imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione
o al respingimento. Contro i decreti di convalida e di proroga è
ammissibile ricorso per Cassazione.
Durante il periodo del trattenimento sono assicurati i servizi occorrenti
per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti, i servizi
sanitari necessari, la libertà di culto, di corrispondenza, nonché
il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
Impugnazione
dei decreti di espulsione del Ministero dell’Interno
E’ ammesso
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di
Roma.
Impugnazione dei decreti di espulsione del Prefetto .
E’ ammesso unicamente il ricorso al Tribunale entro 5 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, ovvero entro 30 giorni qualora l’espulsione sia eseguita
con accompagnamento immediato. Il Tribunale decide entro 10 giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, secondo le regole
dei procedimenti in camera di consiglio (artt.737 ss. c.p.c.). In questo
caso sei ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e hai comunque
diritto all’assistenza di un difensore d’ufficio, nonché, ove
necessario, di un interprete. Il ricorso è presentato al Tribunale
del luogo, in cui ha sede l’Autorità che ha emesso il provvedimento
di espulsione.Nei casi di espulsione con accompagnamento alla frontiera,
sempreché sia disposto il trattenimento presso il centro di permanenza
temporanea ed assistenza, provvede il Tribunale competente per la convalida
di tale misura. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente;
nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, può essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento: il ricorso può essere sottoscritto personalmente
alla presenza dei funzionari delle rappresentanze medesime, che ne certificano
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’Autorità Giudiziaria.
La decisione del Tribunale non è reclamabile, ma è impugnabile
per Cassazione.
Espulsione
a titolo di misura di sicurezza
Può essere
ordinata dal Giudice nei tuoi confronti nel caso tu sia condannato per
taluno dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio
o facoltativo in flagranza (artt.380 e 381 c.p.p.) e che tu risulti
socialmente pericoloso.
Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
Può essere
disposta, per un periodo non inferiore a 5 anni, dal Giudice che, nel
pronunciare condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena
a seguito di patteggiamento allo straniero che si trovi in una delle
situazioni che comportano l’espulsione amministrativa del Prefetto,
ritiene di dover condannare alla detenzione entro il limite di due anni,
senza poter concedere la sospensione condizionale. L’espulsione è
eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
E’ vietato irrogare espulsione e respingimento verso uno Stato in cui
tu possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni sociali
o personali.
INOLTRE, non è consentita l’espulsione, salvo che per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta con decreto motivato
del Ministro dell’Interno, se:
• sei minore di anni 18, salvo a seguire il genitore o i genitori espulsi
;
• sei titolare della carta di soggiorno, salvo che per gravi motivi
di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero se appartieni ad una
delle categorie di persone socialmente pericolose o indiziate di appartenere
ad associazioni mafiose;
• sei convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge
di nazionalità italiana ;
• sei donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio.
In questi ultimi casi il Questore ti rilascia un permesso di soggiorno.
Questo permesso di soggiorno può essere, a seconda del caso che
ti riguarda, di diversi tipi: per minore età; per motivi familiari;
per cure mediche; per motivi umanitari. |