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Legge e regolamenti sulla cittadinanza

La Bossi-Fini in pillole

Modalità d'ingresso

Modalità di espulsione

I contratti di lavoro

In Italia la legge prevede tre tipi di espulsione:
amministrativa, come misura di sicurezza, come sanzione sostitutiva della detenzione.

Espulsione amministrativa

E’ disposta con decreto motivato:
• dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
• dal Prefetto, in tre casi:
    - se sei entrato in Italia sottraendoti ai controlli di frontiera e non sei stato respinto;
    - se ti sei trattenuto in Italia senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine di 8 giorni dall’ingresso, ovvero hai il permesso di soggiorno revocato o annullato, ovvero scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo;
    - se appartieni a una delle categorie di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ai sensi della legge n.1423/56 ovvero di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge n.575/65.

Il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro il termine di 15 giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione agli uffici di Polizia di Frontiera.
L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica quando:
- è disposta dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ;
- ti sei trattenuto in Italia oltre il termine fissato con l’intimazione;
- è disposta dal Prefetto nei tuoi confronti se tu appartieni alle categorie indicate nella lettera c) e sia obiettivamente rilevato il concreto pericolo che tu ti sottragga all’esecuzione del provvedimento;
- è disposta dal Prefetto nei tuoi confronti se tu sei entrato in Italia sottraendoti ai controlli di frontiera, qualora tu sia privo di validi documenti di identità e sia obiettivamente rilevato il concreto pericolo che tu ti sottragga all’esecuzione del provvedimento.
INVECE: non si procede all’accompagnamento alla frontiera se tu dimostri obiettivamente di essere giunto in Italia prima dell’entrata in vigore della legge n.40 del1998. In tali casi il Questore può disporre il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e di assistenza.
Se sei espulso, non puoi rientrare in Italia per un periodo di 5 anni, e comunque è necessaria una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

IN TUTTI I CASI IN CUI è impossibile eseguire con immediatezza l’esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento (fatto possibile per vari motivi: perché occorre procedere al soccorso dello straniero espulso, ad accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio ovvero per l’indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo), il Questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza per il tempo strettamente necessario.
Tale provvedimento del Questore va trasmesso entro 48 ore al Tribunale competente per territorio e va convalidato da quest’ultimo entro le successive 48 ore, a pena di inefficacia.
La convalida comporta la permanenza nel centro per il periodo di 20 giorni, prorogabili dal Tribunale, su richiesta del Questore, di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione o al respingimento. Contro i decreti di convalida e di proroga è ammissibile ricorso per Cassazione.
Durante il periodo del trattenimento sono assicurati i servizi occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti, i servizi sanitari necessari, la libertà di culto, di corrispondenza, nonché il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

Impugnazione dei decreti di espulsione del Ministero dell’Interno

E’ ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Impugnazione dei decreti di espulsione del Prefetto .
E’ ammesso unicamente il ricorso al Tribunale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 30 giorni qualora l’espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il Tribunale decide entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio (artt.737 ss. c.p.c.). In questo caso sei ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e hai comunque diritto all’assistenza di un difensore d’ufficio, nonché, ove necessario, di un interprete. Il ricorso è presentato al Tribunale del luogo, in cui ha sede l’Autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione.Nei casi di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sempreché sia disposto il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza, provvede il Tribunale competente per la convalida di tale misura. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente; nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento: il ricorso può essere sottoscritto personalmente alla presenza dei funzionari delle rappresentanze medesime, che ne certificano l’autenticità e ne curano l’inoltro all’Autorità Giudiziaria. La decisione del Tribunale non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Può essere ordinata dal Giudice nei tuoi confronti nel caso tu sia condannato per taluno dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (artt.380 e 381 c.p.p.) e che tu risulti socialmente pericoloso.

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

Può essere disposta, per un periodo non inferiore a 5 anni, dal Giudice che, nel pronunciare condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena a seguito di patteggiamento allo straniero che si trovi in una delle situazioni che comportano l’espulsione amministrativa del Prefetto, ritiene di dover condannare alla detenzione entro il limite di due anni, senza poter concedere la sospensione condizionale. L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
E’ vietato irrogare espulsione e respingimento verso uno Stato in cui tu possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni sociali o personali.
INOLTRE, non è consentita l’espulsione, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta con decreto motivato del Ministro dell’Interno, se:
• sei minore di anni 18, salvo a seguire il genitore o i genitori espulsi ;
• sei titolare della carta di soggiorno, salvo che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero se appartieni ad una delle categorie di persone socialmente pericolose o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose;
• sei convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana ;
• sei donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
In questi ultimi casi il Questore ti rilascia un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno può essere, a seconda del caso che ti riguarda, di diversi tipi: per minore età; per motivi familiari; per cure mediche; per motivi umanitari.

 

Ultimo aggiornamento: 6 February, 2004
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